Sub art. 111 L.F.
Sul privilegio del danneggiato in caso di assicurazione volontaria ed obbligatoria
 
Cassazione civile, sez. III, 08 gennaio 2016, n. 128
 
“Il privilegio di cui all'art. 2767 c.c., avente ad oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore all'assicurato e la cui previsione è ispirata all'esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, trova applicazione solo nel settore dell'assicurazione volontaria e non anche con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la L. 24 dicembre 1969, n. 990, riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore.”
(Massima Ufficiale)
 
 
 
 
 

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