Sub artt. 124 L.F. e 136 L.F.
Sul giudice competente in caso di controversie tra assuntori del concordato fallimentare
 
Cassazione civile, sez. I, 27 novembre 2012, n. 20977
“In tema di concordato fallimentare, la sentenza di omologazione, salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione ai sensi dell'art. 136 l. fall., determina la chiusura del fallimento e fa cessare la generale <<vis attractiva>> del tribunale fallimentare, dovendosi escludere che i compiti di sorveglianza attribuiti dall'art. 137 l. fall. al giudice delegato, al curatore ed al comitato dei creditori circa l'adempimento comportino la necessità del protrarsi, in ipotesi di successiva controversia (nella specie, tra gli assuntori, ed avente ad oggetto il trasferimento, in favore di uno di essi, di beni dell'attivo del fallimento) della competenza di quel tribunale e dell'applicazione delle norme del relativo rito, atteso che l'art. 24 l. fall. attribuisce a detto tribunale la cognizione delle azioni che derivano dalla dichiarazione di fallimento in quanto originate dallo stato di dissesto o comunque influenzate dal fallimento, per svolgersi esse nella procedura fallimentare, così da assicurare l'unità della esecuzione e la "par condicio credito rum".
(Massima Ufficiale)
 

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