Sub artt. 160 e 186 bis L.F.
Sulla clausola generale della “migliore soddisfazione dei creditori”
 
Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324
“Il criterio della "migliore soddisfazione dei creditori" rappresenta una  clausola generale applicabile in via analogica a tutte le tipologie di concordato quale regola di scrutinio della legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura”.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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