Sub art. 161 L.F.
Sul Tribunale territorialmente competente
 
Cassazione civile, sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6240
“Ai fini della competenza di cui all’art. 161, comma 1, L.F., rileva solo la sede effettiva che deve intendersi quella dove vengono assunte le decisioni concernenti l'amministrazione e la direzione della società. La presunzione della coincidenza di tale sede con quella legale non può pertanto ritenersi superata per il fatto che presso quest'ultima non si svolga attività produttiva e che l'amministratore della società sia stato reperito da terzi presso una sede secondaria, atteso che né l'una né l'altra circostanza valgono a dimostrare che nella sede principale non si svolge l'attività di gestione.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)

 

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