Sub art. 161 L.F.
Sul significato da attribuire a “procedimento di concordato preventivo introdotto”
 
Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2016 n. 4977 (Rel. Ferro)
“L’inciso  <<procedimento di concordato preventivo introdotto>>  di cui all’art. 33 co. 3 d.l. 83/12 conv. in l. 134/12 rappresenta, alla stessa stregua della previsione dell'art. 23 del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. nella l. n. 132 del 2015, espressione già utilizzata nel corso della decennale stagione di riforme concorsuali ed in ogni occasione con significato univoco, intendendosi per introduzione del procedimento di concordato l'avvio, con l'apposita domanda del debitore ex art. 161, comma 1 o comma 6, L.F., del complesso iter idoneo a condurre poi alla relativa ammissione ed omologazione (nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non applicabile al già introdotto procedimento concordatario la successiva normativa di cui al citato d.l., in riferimento all’art. 178 L.F. regolante le modalità di voto).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)