Sub art. 161 L.F.
Sulla insindacabilità in sede di legittimità del provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6277
“In presenza di una domanda di concordato con riserva, il provvedimento del tribunale che abbia rigettato l’istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione è espressione di un apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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