Sub art. 18 L.F.
Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12957
“Il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F.  (nella formulazione vigente "ratione temporis", conseguente alla modifica introdotta con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo poiché l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all’art. 22 L.F., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda", senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 12716/2014
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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