Sub artt. 18 e 162 L.F.
Sull’ampiezza del reclamo ex art. 18 L.F.
Sulla reclamabilità del decreto di annullamento del concordato preventivo
 
Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12964
“Quando la sentenza di fallimento abbia fatto seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ricorre anche con riguardo alla decisione sull'inammissibilità del concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale rispettivamente chiesta, per la stessa crisi, dal debitore ovvero dai legittimati al suo fallimento; ne consegue che ove il reclamante abbia inteso impugnare la dichiarazione di fallimento che lo riguarda censurando innanzitutto la decisione del tribunale sulla mancata ammissione del concordato, lo stesso giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 - 162 L.F., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, ancorché non sottoposte in precedenza all'esame del primo giudice ed invece introdotte per la prima volta nel nuovo giudizio ad opera delle altre parti ivi costituite.”
(Principio di diritto enunciato)
 

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