Sub art. 69 bis L.F.
Sulla consecutio tra procedure concorsuali
 
Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324
“Il principio di consecutio fra procedure concorsuali non opera in riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone, poiché l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che ai fini dell'opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 L.F..”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 7273/2010
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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