Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. I, 21 aprile 2016, n. 8091
“Il credito del professionista,  che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente per la redazione della proposta di concordato preventivo, rientra di diritto tra i crediti prededucibili ai sensi dell’art. 111, comma 2, L.F., che ha portata generale e non prevede alcuna restrizione rispondendo all’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, sebbene sia  attività che può venir svolta personalmente  dal debitore che comunque può scegliere, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto del settore. 
Tale interpretazione si fonda sull’art. 67, co. 3,  lett. “g” che esclude il compenso del professionista dal novero di pagamenti revocabili; sull’abrogazione dell’art. 182 quater, co. 4, ad opera del D.L. 83/12 conv. in l. 134/12, che riconosceva la prededuzione (ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore; sull'interpretazione autentica dell’art. 111, co. 2, fornita dal’art. 11 co. 3 quater del  D.L. 145/13, n. 145, conv. in L. 9/14, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, L.F., così confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario.”
(ndr. per completezza va segnalato che l’art. 11 co. 3 quater supra citato è stato abrogato dall’art. 22, co. 7 del d.l. 91/14 conv. in l. 116/14).
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 19013/2014
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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