Sub art. 111 L.F.
Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
 
Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2016, n. 9995
“In tema di contratti stipulati dal debitore anteriormente al decreto di ammissione al concordato preventivo, ma i cui i relativi crediti siano maturati successivamente a tale decreto,  affinché gli stessi possano considerarsi prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F. nel successivo fallimento, la loro "funzionalità", intesa come finalizzazione ad assicurare il buon esito della procedura, deve necessariamente trovare esposizione già nel piano allegato alla proposta, secondo un principio generale che può ricavarsi dall’art. 182-quater co. 2 L.F., in quanto solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e dell'ammontare dei cd. "debiti della massa", consente ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento (nella specie, concernente un concordato sorto post novella d.l. 30/2005 ma ante novella d.l. 83/12,  si trattava di canoni relativi ad un contratto di leasing, la cui prosecuzione il debitore non aveva ritenuto essenziale ai fini della proposta, non sussistendo un’espressa previsione di assunzione dell’obbligo di riscatto da parte del debitore medesimo).” 
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 3581/2011; Cass. 16426/2007; Cass. 6352/1997 
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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