Sub art. 160 L.F.
Sul contenuto della proposta di concordato
Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2016, n. 7066
“E' ammissibile la domanda di concordato che, ferme restando la proposta e le modalità di attuazione della stessa previste nel piano, prospetti la possibilità di diverse percentuali di soddisfacimento dei creditori, ricomprese entro una forbice variabile tra una soglia minima e una massima, a seconda dell'esito dell'accertamento dei crediti in contestazione vantati da terzi.”
(Principio di diritto enunciato)