Sub artt. 160, 162, 180 e 183 L.F.
Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
 
Cassazione civile, sez. VI, 15 luglio 2016, n. 14518
“Durante la pendenza di una procedura di concordato, non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare, che si concluda con la dichiarazione di fallimento, anteriormente all’eventuale verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F. Difatti, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale, del fallimento, all'esito negativo della procedura di concordato) che determina un'esigenza di coordinamento fra i due procedimenti e che impone la necessità di esaminare dapprima la domanda di concordato e, solo nel caso di mancata apertura dello stesso, quella di fallimento. Sul piano strettamente processuale, detto rapporto si configura in termini di c.d. continenza per specularità, atteso che la domanda di concordato e l'istanza o la richiesta di fallimento sono iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la medesima situazione di crisi: ne consegue che i relativi procedimenti vanno riuniti ai sensi dell'art. 273 c.p.c. se pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, mentre, nell'ipotesi in cui essi pendano dinanzi ad uffici giudiziari diversi, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 39  co. 2 c.p.c.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass.  S.U. 9936/2015
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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