Sub art. 163 L.F.
Sul classamento dei creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 04 maggio 2016, n. 8804
“La contestazione giudiziale dei crediti  non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura quale assolto direttamente dal tribunale, una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 13285/2012; Cass. 13284/2012
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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