Sub art. 182 L.F.
Sul compenso del liquidatore giudiziale
Cassazione civile, sez. I, 15 aprile 2016, n. 7591
“Il compenso del liquidatore giudiziale ha natura giurisdizionale e non è revocabile e può liquidarsi solo dopo l’approvazione del rendiconto. L’entità di tale compenso va determinata in relazione al risultato utile della liquidazione, e quindi commisurato ad una percentuale sull'attivo realizzato, e, nel caso in cui l'attività svolta non abbia portato risultati utili, va liquidato nel minimo di legge, come avviene per il curatore fallimentare che svolge funzioni analoghe.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 14052/2015; Cass. 9178/2008; Cass. 11662/1998
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)