Sub art. 182 L.F.
Sulla natura coattiva della fase attuativa del concordato
 
Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2016, n. 14787
“La fase attuativa del concordato preventivo con cessione dei beni deve essere assimilata ad un procedimento di vendita coattiva degli stessi beni; quindi i provvedimenti del giudice delegato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare. Pertanto, sulla base di un'interpretazione sistematica dell'ordinamento imposta dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza, deve applicarsi il regime di ricorribilità previsto, a norma degli artt. 617 e 618 c.p.c., per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 8966/2014; Cass. 5993/2011; Cass. 19506/2008
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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