TITOLO V

Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 194. Norme applicabili. – I. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

II. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.

Art. 195. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. – I. Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

II. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.

III. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.

IV. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

V. Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19 (1).

VI. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.

VII. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

VIII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

 

 

(1) Comma modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 5/2006

Art. 195. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (1). – I. Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

II. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.

III. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.

IV. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

V. Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.

VI. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.

VII. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

VIII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 148 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 195. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. – I. Se un’impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’in­teresse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.

II. Prima di provvedere il tribunale deve sentire l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’im­presa (1).

III. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

IV. Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall’affissione davanti al tribunale che l’ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore (2).

V. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

VI. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.

VII. Il tribunale provvede d’ufficio alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.

VIII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

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(1) Corte cost. 27 giugno 1972, n. 110, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove non prevede l’obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l’esercizio del diritto di difesa nel corso dell’istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

(2) Corte cost. 4 luglio 2001, n. 211, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove prevede che il termine per proporre opposizione contro la sent. che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l’impresa, dall’affissione invece che dalla notificazione della sent.

 

Art. 196. Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa. – I. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art. 197. Provvedimento di liquidazione. – I. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Art. 198. Organi della liquidazione amministrativa. – I. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.

II. Qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

Art. 199. Responsabilità del commissario liquidatore. – I. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

II. Durante la liquidazione l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

III. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

Art. 200. Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa. – I. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall’articolo 214.

II. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.

Art. 201. Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. – I. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell’articolo 66.

II. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

Art. 202. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza. – I. Se l’impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell’articolo 195, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

II. Si applicano le norme dell’articolo 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

Art. 203. Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza. – I. Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.

II. L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

III. Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall’articolo 33, primo comma.

Art. 204. Commissario liquidatore. – I. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

II. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell’impresa, richiedendo, ove occorra, l’assistenza di un notaio.

III. Il commissario liquidatore forma quindi l’inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Art. 205. Relazione del commissario. – I. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.

II. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni (1).

 

 

(1) Periodo aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 205. Relazione del commissario. – I. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.

II. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

 

Art. 206. Poteri del commissario. – I. L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

II. Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Art. 207. Comunicazione ai creditori e ai terzi. – I. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede del­l’im­presa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l’av­verti­mento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all’onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni (1).

II. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall’impresa.

III. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze (2).

IV. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore (3).

 

 

(1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(2) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(3) Comma aggiunto dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Le nuove disposizioni di cui alle note (1), (2) e (3) si applicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 207. Comunicazione ai creditori e ai terzi. – I. Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

II. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall’impresa.

III. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.

 

Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi. – I. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l’articolo 207, quarto comma (1).

 

 

(1) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni” ha aggiunto le seguenti: «, comunicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l’art. 207, quarto comma”. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 208. Domande dei creditori e dei terzi. – I. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

 

Art. 209. Formazione dello stato passivo. – I. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo (1).

II. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.

III. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

 

 

(1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 169/2007

Art. 209. Formazione dello stato passivo. – I. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.

II. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore (1).

III. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

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(1) L’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 209. Formazione dello stato passivo. – I. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.

II. Le opposizioni, a norma dell’articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell’articolo 100, sono proposte entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale osservate le disposizioni del secondo comma dell’articolo 93 (1).

III. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.

IV. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

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(1) Corte cost. 2 dicembre 1980, n. 155, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l’impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell’elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché non dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell’avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. Corte cost. con sent. 20 maggio 1987, n. 181, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, applicato all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell’art. 1, quinto comma, legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, ove non prevede che l’imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell’elenco indicato nello stesso art. 209 L.F. Corte cost. 29 aprile 1993, n. 201, ha dichiarato l’illegittimità cost. del comma, ove prevede che il termine di 15 giorni per proporre l’impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del commissario liquidatore, dell’elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso commissario deve dare notizia dell’avvenuto deposito ai singoli interessati.

 

Art. 210. Liquidazione dell’attivo. – I. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’at­tivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

II. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l’autoriz­zazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

III. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Art. 211. Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci (1). – (abrogato)

 

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 211. Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci. – I. Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell’elenco previsto dall’articolo 209, comma primo, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l’estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell’articolo 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell’articolo 26.

 

Art. 212. Ripartizione dell’attivo. – I. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 111.

II. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

III. Le domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell’articolo 112.

IV. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell’articolo 113.

Art. 213. Chiusura della liquidazione (1). – I. Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

II. Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all’articolo 207, quarto comma (2), ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

III. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 26.

IV. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, entrato in vigore il 20 ottobre 2012. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

(2) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole: “nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma” con le seguenti: “con le modalità di cui all’articolo 207, quarto comma”. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013.

Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 5/2006

Art. 213. Chiusura della liquidazione. – I. Prima dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale (1) e nei giornali che siano designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

II. Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell’articolo 189 del codice di procedura civile.

III. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 117, e se del caso degli articoli 2494 e 2495 del codice civile (2).

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(1) Soppresse le parole “del Regno” (art. 149 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.).

(2) Comma modificato dall’art. 149 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 213. Chiusura della liquidazione. – I. Prima dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei giornali che siano designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

II. Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell’articolo 189 del codice di procedura civile.

III. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 117, e se del caso degli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

 

Art. 214. Concordato (1). – I. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 124, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.

II. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all’articolo 207, quarto comma (2), e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.

III. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall’ese­cuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

IV. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

V. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 135.

VI. Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.

 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

A differenza delle altre modifiche apportate dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, le quali si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente, quella di cui alla nota (1) del presente articolo si applica anche alle procedure concorsuali pendenti (art. 22 D.Lgs. cit.).

(2) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole: “nelle forme previste dall’art. 26, terzo comma” con le parole: “con le modalità di cui al­l’art. 207, quarto comma”. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

 

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 214. Concordato. – I. Dopo il deposito dell’elenco previsto dall’articolo 209 l’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l’impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.

II. La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.

III. Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell’articolo 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.

IV. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l’impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall’affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall’affissione.

V. Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.

 

Art. 215. Risoluzione e annullamento del concordato (1). – I. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell’articolo 137.

II. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 138.

III. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 215. Risoluzione e annullamento del concordato. – I. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell’articolo 137.

II. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 138.

III. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

 

 

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