CAPO III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Art. 236. Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria (1). –I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (2), si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

II. Nel caso di concordato preventivo, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell’art. 227 agli institori dell’imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

III. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182 -bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4) (4).

 

 

(1) L’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto alla rubrica le parole: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria».

Riteniamo che l’aver riportato in G.U. 192/15 nella rubrica dell’art.236 legge fall. ancora l’istituto abrogato dell’amministrazione controllata sia un evidente refuso di trascrizione.

(2) L’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto le parole: ««o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria».

(3) Comma aggiunto dall’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.

(4) Comma sostituito dall'art. 20 della legge 21 ottobre 2021, n. 147, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 agosto 2021, n. 118; il precedente comma così precisava "Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4)". La modifica entra in vigore il 24 ottobre 2021.

(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2 e 3 entrano in vigore il 27 giugno 2015, unitamente alla entrata in vigore del citato decreto legge.

norma precedente: d.lgs. n.5/2006

Art. 236. Concordato preventivo e amministrazione controllata (1). – I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti (1).

II. Nel caso di concordato preventivo si applicano:

1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell’articolo 227 agli institori dell’imprenditore;

3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;

4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori (1).

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(1) A norma dell’art. 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Capo III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa

Art. 236. Concordato preventivo e amministrazione controllata. – I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

II. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell’articolo 227 agli institori dell’imprenditore;

3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell’ammini­strazione controllata;

4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.

 

 

Art. 236-bis. Falso in attestazioni e relazioni. –I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies (1) e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

II. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

 

 

(1) L’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto le parole: «182-septies». La modifica entra in vigore il 27 giugno 2015, unitamente alla entrata in vigore del citato decreto legge.

NORMA PRECEDENTE: D.L. 83/2012

Art. 236-bis. Falso in attestazioni e relazioni (1). – I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

II. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

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(1) Articolo introdotto dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).

 

Art. 237. Liquidazione coatta amministrativa. – I. L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo.

II. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell’amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

 

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