art. 195 1/2016

Art. 195

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

 

 I. Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

 II. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.

 III. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.

 IV. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE (1). Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

 V. Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. (1)

 VI. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.

 VII. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

 VIII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

________________

(1) L'art. 100 del D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 ha inserito le parole «o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE». Il citato D.Lgs. è entrato in vigore il 16 novembre 2015, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ART. 165

Art. 165

Commissario giudiziale


I. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

II. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

III. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo. (1)

IV. La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis. (1)

V. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. (2)

________________ 
(1) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. 
(2) Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. 
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.

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Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2015, n. 5524 bis

Sul professionista presentatore
 
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2015, n. 5524
 
“L'attività professionale  di  consulenza funzionale alla predisposizione e la presentazione  di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. non deve essere  svolta  necessariamente da un  iscritto ad un apposito albo, il quale, quindi, effettuando comunque un’attività professionale in forza di contratto non invalido ex art. 2231 c.c., ha diritto  al riconoscimento del compenso (nella specie richiesto in via  privilegiata)”.
 
(massima redazionale)
 
 
 

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